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La Rendicontazione del 5×1000

Tutte le Organizzazioni non profit (Onp) beneficiarie di contributi 5×1000 sono in grave imbarazzo nella applicazione delle disposizioni relative alla rendicontazione imposta dalla legge 244/2007 e ribadita da decreti e circolari ministeriali. Tali disposizioni prevedono infatti i seguenti obblighi aggiuntivi rispetto alla contabilità di bilancio:

      · Un rendiconto dal quale risulti in modo trasparente la destinazione delle somme percepite;

 

      · Una relazione illustrativa sul medesimo argomento

 

    · La compilazione di un modulo ministeriale a ciò finalizzato

Visitando i siti delle Organizzazioni, si trovano commenti molto critici su tali disposizioni che appaiono difficilmente applicabili e, prima ancora, incomprensibili. Per una Onp che tenga ordinatamente la contabilità e rediga correttamente il bilancio, meglio se in partita doppia, le suddette disposizioni sono del tutto superflue. Un bilancio ben redatto contiene in sé i requisiti della trasparenza ed è un documento sufficiente a verificare la corretta destinazione del contributo.
Ma quale è la destinazione del contributo? Dalla normativa citata non si ricava infatti altra indicazione che non sia quella della finalizzazione delle somme alla attività istituzionale della Onp. Dal bilancio e dai rendiconti aggiuntivi sopra elencati devono pertanto risultare spese afferenti a tale attività, con la relativa documentazione. Le spese dovranno figurare tanto nel bilancio che nel separato rendiconto, che dovrà essere compilato entro un anno dal ricevimento del contributo e , per contributi oltre 20.000 euro, inviato al Ministero. Fin qui le indicazioni ricavabili dalle norme emanate, che non rispondono tuttavia a tutte le perplessità sollevate. Le principali sono le seguenti:

      1) Le spese generali di funzionamento possono essere comprese tra le specifiche spese dell’attività ed in quale misura?

 

      2) Se l’Onp è impegnata in un programma pluriennale, quali spese e quali ricavi si devono comprendere nel rendiconto? In alcuni casi la risposta può essere semplice, come nell’acquisto di un bene ammortizzabile. Ma se l’Onp non ha ancora dato inizio al programma e sta cercando le risorse necessarie, può accantonarlo in un Fondo del passivo e utilizzarlo in esercizi successivi?

 

    3) Lo stesso quesito ricorre nel caso l’ente non utilizzi interamente il contributo nell’esercizio e si riservi di farlo per una parte in esercizi successivi. Può considerarlo in parte ricavo ed in parte quota da accantonare in un Fondo del passivo?